CONTRATTO DI PARTENARIATO DELLA RETE MOTOEXPERT (Inspection Partner) — v1.0
§1 Parti. Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT (Associazione Internazionale dei Periti di Tecnica Automobilistica MOTOEXPERT), ul. Urzędnicza 7a lok. 17, 25-729 Kielce, Polonia, KRS 0000457628 («Associazione») e il perito indicato nel modulo di candidatura («Partner»). I dati del Partner contenuti nel modulo costituiscono parte integrante del contratto.
§2 Oggetto. Collaborazione nella rete peritale internazionale MOTOEXPERT: esecuzione di ispezioni di veicoli e documentazione dei danni nell'area di attività del Partner, secondo lo standard di qualità della rete.
§3 Status del Partner. Il Partner è un imprenditore indipendente. Il contratto non crea alcun rapporto di lavoro, società o rappresentanza. Nessuna esclusiva per entrambe le parti. L'Associazione non garantisce alcun volume di incarichi.
§4 Incarichi di tipo A (ispezione per conto dell'Associazione). Il Partner esegue ispezioni e documentazione (fotografie, verbale secondo la checklist MOTOEXPERT) in qualità di subappaltatore; la perizia finale è redatta dall'Associazione. Il compenso del Partner è concordato per singolo incarico prima della sua accettazione. Termine di esecuzione: 48–72 ore dalla conferma di accettazione, salvo diverso accordo.
§5 Incarichi di tipo B (trasferiti al Partner). Il Partner esegue il servizio peritale completo e fattura al cliente finale in nome proprio. Per l'intermediazione spetta all'Associazione una provvigione del 10% del compenso netto, liquidata mensilmente sulla base del rendiconto nel sistema di regolamento della rete.
§6 Quote di ingresso. Nessuna. L'adesione alla rete è gratuita (modello a provvigione).
§7 Standard di qualità. Il Partner opera secondo i quadri DIN EN ISO/IEC 17024 e VDI-MT 5900-2, le checklist e il formato di documentazione della rete. L'Associazione ha il diritto di audit della qualità degli incarichi eseguiti. Il completamento della formazione di standardizzazione (e-learning) è condizione per lo status di Partner; lo status Elite richiede un esame e una revisione periodica.
§8 Requisiti continuativi. Per tutta la durata del contratto il Partner mantiene: (a) iscrizione valida nel registro/elenco dei periti del proprio Paese, (b) polizza valida di responsabilità civile professionale, (c) dati aggiornati nel sistema della rete. Il Partner comunica senza indugio la perdita dell'iscrizione o della polizza. Il mancato aggiornamento dopo i solleciti di sistema comporta la sospensione dal routing degli incarichi.
§9 Ambito delle attività. Il Partner presta esclusivamente attività peritali (valutazione tecnica del danno e del valore del veicolo). Il Partner non presta nell'ambito della rete rappresentanza legale né liquidazione dei sinistri in nome del cliente; le esigenze legali dei clienti sono indirizzate a un avvocato raccomandato specializzato in diritto della circolazione stradale.
§10 Marchio. L'Associazione concede al Partner una licenza non esclusiva e non trasferibile per l'uso del marchio MOTOEXPERT esclusivamente durante il periodo contrattuale, in relazione agli incarichi della rete e conformemente alle linee guida di branding. Grafia del nome: sempre in maiuscolo. La licenza si estingue con la risoluzione del contratto.
§11 Divieto di elusione. Durante il contratto e per 24 mesi dopo la sua cessazione, il Partner non serve, scavalcando l'Associazione, clienti acquisiti tramite la rete né li indirizza a terzi al fine di eludere la provvigione.
§12 Riservatezza e dati personali. Il Partner mantiene la riservatezza delle informazioni su clienti, pratiche e sistemi della rete. Il Partner tratta i dati personali dei danneggiati esclusivamente per l'esecuzione dell'incarico, sulla base dell'accordo di nomina a responsabile del trattamento di cui all'allegato n. 1 (art. 28 RGPD).
§13 Durata e risoluzione. Contratto a tempo indeterminato. Recesso: 30 giorni, forma documentale. Risoluzione con effetto immediato da parte dell'Associazione: perdita dell'iscrizione o della polizza RC, violazione sostanziale dello standard di qualità, violazione dei §§9–12.
§14 Conclusione e forma. Il contratto è concluso in forma documentale (art. 77² del Codice civile polacco) mediante accettazione online. La registrazione dell'accettazione (marca temporale UTC, indirizzo IP, checksum SHA-256 del testo, conferma e-mail) costituisce prova della conclusione. Il Partner riceve una copia PDF con la relativa metrica.
§15 Legge applicabile e controversie. Legge polacca. Foro competente: sede dell'Associazione. Nelle versioni bilingui prevale il testo polacco.
Allegati: 1. Accordo di nomina a responsabile del trattamento (DPA) · 2. Checklist di documentazione / standard della perizia · 3. Linee guida di branding.